1) Premessa
Con buona pace del SISTRI che lo aveva mandato in soffitta il MUD ritorna cambiato nella sua forma più completo ed articolato per le diverse sezioni di rifiuti.
Il Dpcm 12 dicembre 2013 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014 ha abrogato e sostituito il precedente Dpcm 20 dicembre 2012, introducendo una nuova modulistica per la comunicazione dei rifiuti gestiti nell'anno solare precedente. La scadenza entro cui inviare il MUD rimane invariata, ossia il 30 aprile 2014, come anche la sanzione per la mancata comunicazione 20.000 euro.
Il nuovo Dpcm prevede sia la compilazione informatica delle comunicazioni, sia la loro trasmissione in via telematica per i gestori professionali di rifiuti.
Per i produttori di rifiuti fino a 7 tipologie (che si stimano essere oltre il 90% dei produttori), che si avvalgono quindi della Comunicazione rifiuti speciali semplificata, e per i Comuni o i loro Consorzi è prevista la possibilità di scegliere tra la trasmissione telematica e quella cartacea. Tutte le altre comunicazioni andranno invece trasmesse obbligatoriamente in via telematica.
Devono quindi essere trasmesse esclusivamente in via telematica le comunicazioni:
• rifiuti speciali
• veicoli fuori uso
• Raee
• imballaggi
Coloro che devono, o possono, inviare il Mud in via telematica devono essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale. Qualsiasi altra forma di trasmissione (cd, dvd, floppy) è stata eliminata.
I Soggetti obbligati
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
• Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2) Variazioni 2012
• dev'essere indicato il rifiuto pericoloso trasportato in proprio (l'articolo 189, comma 3 esonera infatti solo il trasporto in proprio dei rifiuti non pericolosi)
• dev'essere indicata la quantità dei rifiuti in giacenza (per poter comparare i dati dell'anno precedente)
• sono stati inseriti due nuovi moduli relativi a rifiuti ricevuti (modulo RT-SP) o destinati (modulo DR-SP) a terzi all'estero (regolamento 1013/2006/Ce)
• nel modulo RT-SP vi è ora anche la possibilità di indicare che il rifiuto è stato ricevuto da privati (utile per coloro che prelevano rifiuti da una pluralità di soggetti privati)
• non è più necessario indicare lo stato fisico dei rifiuti;
• è stata introdotta la nuova classificazione delle discariche prevista dal Dlgs 36/2003,
• dev'essere indicato il dato relativo alla quantità di rifiuto per la quale il dichiarante ha svolto un’attività di preparazione per il riutilizzo, come previsto dalla direttiva 2008/98/Ce,
• per le attività di messa in riserva e deposito preliminare dev'essere indicata la quantità complessiva gestita nel corso dell'anno, (per avere i dati degli impianti che hanno ricevuto autorizzazioni per queste sole attività).
3) Comunicazione semplificata
• Può essere ora utilizzata da dichiaranti che producono fino a 7 rifiuti (non più fino a 3), e che utilizzano massimo 3 trasportatori e hanno al massimo 3 destinatari finali dei rifiuti
• devono essere indicati i mesi di attività per raffrontare la produzione di rifiuti all'effettiva attività dell'azienda,
• dev'essere fornita la quantità dei rifiuti in giacenza (ovvero non ancora avviati a recupero o smaltimento) presso il produttore per confrontare le dichiarazioni dei diversi anni;
• I produttori che spediscono i rifiuti all'estero devono indicare il trattamento che verrà effettuato sul rifiuto dal destinatario.
La comunicazione semplificata può essere redatta anche sul modello cartaceo e poi spedita a mezzo raccomandata alla Cciaa competente per territorio.
4) Rifiuti urbani e assimilati (articolo 189, comma 5, Dlgs 152/2006)
Soggetti obbligati
I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
Nessuna novità rispetto al precedente modello Mud
Ricordiamo in ogni caso i dati che devono essere comunicati:
• la quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
• la quantità di rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
• i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
• i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi derivanti dai Consorzi di recupero dei rifiuti;
• i dati relativi alla raccolta differenziata;
• le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi di recupero dei rifiuti;
• la quantità di Raee raccolte tramite i centri di raccolta ( per questa voce chi ha CCR deve compilare gli specifici moduli del MUD per i RAEE).
Questa comunicazione, dopo la compilazione tramite il sito mudcomuni.it, può essere inviata telematicamente, oppure stampata e inviata a mezzo posta alla Cciaa competente
Novità 2014
Sezione
Modifiche
Rifiuti prodotti e gestiti (scheda Rif e scheda Int)
• Viene richiesto lo stato fisico del rifiuto
Rifiuto prodotto fuori dall’Unità Locale (modulo RE)
• E’ stato rivisto il modulo RE con l’introduzione delle attività di assistenza sanitaria e l’eliminazione delle attività di costruzione e demolizione (per le quali i produttori non devono presentare il MUD se non in presenza di rifiuti pericolosi)
Gestione dei rifiuti (modulo MG)
• nel modulo MG va specificato il tipo di impianto, sulla base di una classificazione predefinita tenendo conto che qualora nella stessa Unità locale operino due impianti di gestione distinti, il gestore dovrà allegare ad una scheda RIF più moduli MG, ognuno riferito ad un impianto
Materiali secondari generati dall’attività di recupero
• I gestori che a seguito di attività di recupero rifiuti, producono materiali secondari ai sensi dell’articolo 184 ter del D.L.gs. 152/2006 (e quindi NON RIFIUTI) devono compilare la nuova scheda MAT indicando il tipo di materiale prodotto, scegliendo tra quelli preimpostati, e la relativa quantità.
• I gestori che producono materiali secondari da attività di gestione dei veicoli, degli imballaggi e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno compilare gli specifici riquadri all’interno delle specifiche schede
Gestori rifiuti da imballaggio (nuova sezione IMB)
• Gli impianti autorizzati che svolgono attività di gestione dei rifiuti di imballaggio (classificati con i codici appartenenti alla classe “15”) devono, limitatamente alle attività di gestione svolte su tali rifiuti compilare la Sezione Gestione rifiuti da imballaggio e non la Comunicazione Rifiuti.
• In questa scheda vanno indicate le quantità di rifiuti da imballaggio gestiti, distinti alla provenienza, tra circuito CONAI ed extra CONAI.
• I gestori di rifiuti da imballaggio dovranno indicare le quantità ricevute e i produttori, le operazioni di recupero o smaltimento svolte nell’unità locale e infine, i destinatari dei rifiuti da essi prodotti a seguito dell’attività svolta
Per ogni dubbio sono a vs. disposizione ai nostri uffici i sigg. Carmen Cicero e Natale La Torre.
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Ambiente e Sicurezza srl procederà alla compilazione ed inoltro del MUD per tutti i soggetti che invieranno specifica richiesta o compileranno il modulo on line.
I dati di cui sopra saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa della privacy al solo fine di permettere l’ingresso ai partecipanti registrati